T.A.R. Veneto-Venezia, sez. I, 01.03.2023, n.285

Contratti della P.A. – Gara – Appalti di servizi – Procedura di gara  – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Riparametrazione dei punteggi assegnati – Va necessariamente prevista nella legge di gara – Applicazione facoltativa da parte della commissione – È illegittima.

La riparametrazione dei punteggi attribuiti dai commissari deve essere espressamente prevista dalla legge di gara e non può essere facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice. 

La riparamentrazione, infatti, ha la funzione di preservare e garantire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi di valutazione delle offerte e, di conseguenza, non può che essere espressamente previsto ex ante dal bando di gara. 

La riparametrazione, peraltro, non è disciplinata dal codice dei contratti pubblici ed  è in capo alle stazioni appaltanti e quindi ai singoli atti di gara la scelta di ricorrervi o meno e, nel caso, la definizione delle relative modalità di applicazione.