T.A.R. Piemonte-Torino, sez. II, 20.02.2023, n.180

Contratti pubblici – Gara pubblica– Revisione dei prezzi- Rinegoziazione dell’offerta- Art. 26 decreto aiuti- Decadenza dell’aggiudicazione- Art. 103, comma 3 del D.lgs. n. 50 del 2016- Onere di riequilibrio rapporto negoziale in capo alla Stazione Appaltante-Legittimità della rinegoziazione.

Costituisce onere dell’amministrazione assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata anche dagli operatori economici, alla luce delle normative vigenti.

È pertanto possibile, prima della stipula, rinegoziare i termini economici del contratto nel caso in cui, come accaduto nell’ultimo triennio, il mercato di riferimento faccia registrare una lievitazione dei costi delle materia prime tale da rendere insostenibile l’offerta presentata in gara dall’appaltatore designato.