T.A.R. Lombardia-Milano, sez. I, 15.02.23, n.397

Contratti pubblici – Procedura di GaraAppalto  di Servizi – Consorzi Stabili–Cumulo alla rinfusa Limite Requisiti di capacità economico finanziaria – Art.47 d.lgs. n.50 del 2016

Inserendosi nel solco dell’ormai costante giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7360/22; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2588/21), il T.A.R. Lombardia ha confermato che al cumulo alla rinfusa è possibile ricorrere solo con riferimento ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo (art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016).

In ragione di ciò, ove il consorzio partecipi alla procedura di selezione qualificandosi in proprio, lo stesso potrà indicare per l’esecuzione delle prestazioni una delle proprie consorziate, che potrà a sua volta intervenire solo ove dotata dei necessari requisiti di ordine speciale.

La consorziata indicata quale esecutrice, ove non autonomamente dotata dei requisiti di ordine speciali richiesti per l’esecuzione, potrà in ogni caso ottenerli mediante avvalimento da una o più delle consorziate non indicate per l’esecuzione della commessa.