T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 03.02.23, n. 792

Contratti pubblici – Procedura di GaraAppalto pubblico di forniture – Principio di “equivalenza”Onere di formale dichiarazione Non è in capo ai concorrenti La relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato e la Commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita – E’ sufficiente che dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis

Il principio di “equivalenza”, ammette a comparazione, negli appalti di forniture, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta.

Ciò da un lato nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e dall’altro, del principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare.

Il principio di equivalenza ha l’obiettivo di evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente prive delle specifiche prescritte (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 4353/2021 e V, n. 6035/2021).

L’art. 68 del Codice prevede che la Stazione Appaltante non possa escludere un’offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento negli atti di gara se il prodotto offerto non è “aliud pro alio”, incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della “difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis”, configurandosi, in tal caso, ipotesi di “aliud pro alio” non rimediabile (Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, n. 5258).Il Codice dispone che le caratteristiche previste per lavori, servizi e forniture siano definite dalla Stazione Appaltante mediante l’individuazione di “specifiche tecniche” inserite nei documenti di gara nel rispetto del canone pro-concorrenziale, che garantisca in ogni caso il “pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione” senza comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza (art. 68, comma 4) o generare artificiose o discriminatorie limitazioni nell’accesso al mercato allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

I concorrenti non sono onerati di una apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (Cons. di Stato, III, n. 7404/2020).In particolare, negli appalti di forniture, la produzione in sede di offerta delle schede tecniche dei prodotti è generalmente ritenuta idonea a consentire alla stazione appaltante lo svolgimento del giudizio di idoneità tecnica dell’offerta e di equivalenza dei requisiti del prodotto offerto alle specifiche tecniche (Cons. di Stato, V, n. 2093/2020).