Consiglio di Stato, sez. V, 10.03.2023, n. 2543

Accesso documentale e accesso civico generalizzato – Società pluripartecipata a capitale maggioritario pubblico – Limitazione alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea – Sussiste.

Le società a controllo pubblico devono assicurare il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

In linea con l’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, esse soggiacciono al regime dell’accesso civico generalizzato ma «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea».

In caso di accesso documentale e accesso civico generalizzato, l’ostensione della documentazione richiesta è dovuta esclusivamente in materia di attività di pubblico interesse svolte dalla società, rimanendo preclusa in diversa ipotesi.